Natanti
senza "Marcatura CE":
•
I natanti da diporto, costruiti in base alla legge
50\1971 (con esclusione di quelli da spiaggia denominati
iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e acquscooter,
disciplinati dalle ordinanze locali), possono navigare:
• entro sei miglia dalla costa: se prototipi; • entro 12
miglia dalla costa: se prodotti in serie e abilitati
alla navigazione senza alcun limite. Tali unità per
navigare a distanza fino a 12 miglia devono essere
muniti della certificazione di omologazione e della
dichiarazione di conformità, da tenere a bordo nel corso
della navigazione; • le unità da diporto, iscritte nei
registri e poi cancellate, abilitate alla navigazione
senza limite o entro le venti miglia, possono navigare
entro 12 miglia dalla costa, a condizione che siano
munite dell'estratto del Registro delle Imbarcazioni da
Diporto (R.I.D) dal quale si rilevano gli estremi
dell'abilitazione. • Gli acquascooter possono navigare
fino ad un miglio dalla costa.
• I singoli natanti (prototipo o
di serie non omologata), per navigare a fino a 12 miglia
devono essere riconosciuti idonei dal nostro Organismo
notificato. Per ottenere la certificazione basta
prendere contatti con i nostri uffici o sedi regionali
ai fini della visita del natante e del rilascio
dell'attestazione di idoneità (non è previsto che il
documento debba essere vistato dall'Autorità marittima).
Natanti con "Marcatura CE"
I
natanti da diporto con marchio CE, a similitudine delle
imbarcazioni, possono navigare, secondo la nuova legge,
a qualsiasi distanza dalla costa nei limiti delle
condizioni meteo-marine (di vento e di mare) stabilite
per ciascuna categoria di progettazione.
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