Il
certificato di idoneità al noleggio è obbligatorio
quando l'unità
da diporto (imbarcazione o natante) viene utilizzata per
l’attività di noleggio, ovvero, quando
l’unità noleggiata rimane nella disponibilità del
noleggiante, alle cui dipendenze resta anche
l’equipaggio.
Il
certificato d’idoneità al noleggio viene
rilasciato previa visita ispettiva da parte dell’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza ed il certificato ha una
validità triennale.
Rientrano nelle
attività di noleggio anche:
il traino di piccoli gommoni e giochi d'acqua, il
volo ascensionale, le brevi gite turistiche in mare, lo
sci nautico per conto terzi, unità di appoggio (diving).
Riferimenti normativi:
Codice della Nautica (D.L. 18 luglio 2005
n.171) ed il Regolamento di attuazione al Codice della
Nautica (D.M. 29 luglio 2008 n. 146)
Periodicità delle
visite:
il rinnovo del certificato di idoneità
al noleggio è previsto dopo 3 anni dal rilascio
Convalida del
certificato (visita occasionale):
viene
richiesta a seguito di gravi avarie o a seguito di
notevoli mutamenti dell'unità da diporto
|